L’ufficio reclami



I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (Via Bruno Buozzi 54 – 50013 – Campi Bisenzio (Fi)- Fax: 055/890357 – mail: reclami@creditofiorentino.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Per i reclami aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento la Banca risponde entro 90 giorni. Se il cliente non è sodisfatto o non ha ricevuto risposta entro i suddetti termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

A) Arbitro Bancario Finanziario che decide su:

  • Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, con l’esclusione dei servizi di investimento   
    I) fino a 100.000 euro se il cliente chiede una somma di denaro;
    II) senza limiti di importo, quando si chiede solamente di accertare diritti, obblighi e facoltà.
  • Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D. M. 13 dicembre 2001, n. 456, emanato in attuazione del D. Lgs. 28 luglio 2003, n. 253;
  • Controversie relative ad operazioni o comportamenti dal 1° gennaio 2007;
  • Controversie che non sono già all’esame dell’autorità giudiziaria, di arbitri o di conciliatori .

Per ulteriori informazioni e per sapere nello specifico come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia o della Banca.

 

B) Conciliatore Bancario Finanziario che mette a disposizione i seguenti due strumenti di tutela:

    I) Ombudsman – Giurì bancario, a cui possono rivolgersi i clienti per:
        a)controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni escluse dalle competenze dell’Abitro Bancario Finanziario
        - fino a 100.000 euro se il cliente chiede una somma di denaro;
          – senza limiti di importo, quando si chiede solamente di accertare diritti, obblighi e facoltà.

        b) controversie inmateria di bonifici transfrontalieri, fino all’importo del bonifico e comunque non oltre 50.000 euro maggiorato di spese e di eventuali interessi, fermo restando quanto indicato nel relativo Regolamento;

        c) controversie relativead operazioni o comportamenti in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo;

        d) controversie che non sono già all’esame dell’autorità giudiziaria, di arbitri o di conciliatori;

        e) controversie per le quali non sia trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario;

    II) Conciliazione , che consiste im una procedura che non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti, che a tal fine sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un       possibile accordo.

La conciliazione può essere richiesta su qualsiasi controversia attinente l’operatività degli intermediari bancari e finanziari, qualunque sia il valore contestato, la natura dell’operazione oppure il danno, nel rispetto delle norme vigenti.
Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it oppure chiedere informazioni alla Banca.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Avvisi, Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblica.