Si informa la spettabile clientela che, con l’emanazione del Decreto Legge n° 201, del 06 dicembre 2011, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 1.000 euro.
Pertanto, a partire dal 06 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Banche, Istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Inoltre, a decorrere da tale data devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 1.000 euro.
Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è ora di 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro).
Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 marzo 2012, pena una sanzione pari al saldo del libretto stesso.
Il personale della Banca è comunque a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento in merito.
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